Cittadinanza

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22/02/2012

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sancisce il diritto di ciascun minorenne “ad essere registrato immediatamente alla nascita, ad avere un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da essi. Gli Stati parte devono vigilare affinché questi diritti siano attuati in conformità con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi che derivano loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se a ciò non si provvedesse, il minore verrebbe a trovarsi apolide” (Art.7). 
 
Il diritto internazionale ed europeo sta gradualmente prendendo in esame quelle differenze di trattamento legate alla provenienza e/o nazionalità delle persone al fine di scongiurare il rischio che trattamenti differenti previsti in base al possesso o meno della cittadinanza possano nascondere forme di discriminazione indiretta, utilizzando la questione della cittadinanza per toccare invece altri terreni di distinzione proibiti dal diritto europeo e internazionale.
 
La legge che in Italia disciplina l’acquisto della cittadinanza è la L.91 del 1992 (e successive modifiche/integrazioni) i cui principi fondamentali possono essere così riassunti:
 
  • Trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis, ovvero per nascita da padre o madre cittadini italiani o, in caso di minore età, per acquisto della cittadinanza italiana da parte di genitore convivente (Artt. 1 e 2);
  • Acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio italiano (iure soli) limitato ad alcuni casi (se i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza o se il figlio di ignoti è trovato sul territorio della Repubblica e non venga provato il possesso di altra cittadinanza);
  • Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia, a determinate condizioni (Artt. 4, 5 e 9);
  • Possibilità di mantenere la doppia cittadinanza (Art.11).
Relativamente alla condizione dei minori di origine straniera, se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minorenne con essi convivente lo diventa. Se il minorenne nasce in Italia da genitori non cittadini, ma regolarmente residenti, non acquista automaticamente la cittadinanza ma sarà titolare di un permesso di soggiorno temporaneo che, rinnovato dai familiari, garantisce i diritti sociali (all’istruzione, alla salute, ecc.) e la libera circolazione in area Schengen, ma non permette al minore, ad es.,di viaggiare all’estero nella fase di rilascio e rinnovo, così come di iscriversi a sport agonistici. I minorenni nati in Italia da genitori stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni, ma hanno solo un anno di tempo per provvedere e in ogni caso devono dimostrare di aver vissuto fino a quel momento con continuità sul territorio italiano.
 
La permanenza sul territorio italiano del minorenne di origine straniera non in possesso della cittadinanza può essere peraltro compromessa e interrotta in qualunque momento da vicende quali la perdita del lavoro dei genitori, dalla diminuzione del reddito o dalla risoluzione di un contratto di affitto, poiché al loro verificarsi i genitori debbono rientrare al Paese di origine.
 
Ad ogni modo, anche da adulti il mancato possesso della cittadinanza compromette il diritto della persona di vivere una vita piena; ad es., una volta maggiorenni, non ci si può iscrivere agli albi professionali per lo svolgimento di determinate professioni.
 
L’UNICEF Italia condivide le conclusioni cui sono giunti Studi comparativi condotti su immigrazione e cittadinanza, in base a cui, per garantire sviluppo e stabilità ad un Paese, è necessario un “approccio generazionale” che garantisca automaticamente la cittadinanza, col passare del tempo e con ogni successiva generazione, ai figli dei cittadini di Paesi terzi nati o cresciuti nel Paese di immigrazione del genitore, utilizzando criteri legati alla residenza e provvedendo ad una riforma della legge attuale sull’acquisizione della cittadinanza che tenga conto dei principi di non discriminazione e del superiore interesse del minorenne.
 

22/02/2012

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