Benefici fiscali
Per le persone fisiche
Le erogazioni liberali effettuate al Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS con qualsiasi mezzo di pagamento, ad esclusione di quelle effettuate per contanti, godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.
In particolare, le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS sono:
- detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 30% del loro ammontare fino a un massimo di 30.000 € (art. 83, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore) nei limiti di cui all’art. 16-ter del TUIR;
- deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (cfr. art. 83, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore). Qualora l’importo da dedurre fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e alla deduzione e per i criteri e le modalità di valorizzazione delle stesse liberalità in natura, si veda il D.M. 28 novembre 2019.
Ferma restando la non cumulabilità della detrazione e della deduzione sopra esposte, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del citato art. 83 non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento e quindi è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.