L'UNICEF e la giustizia minorile
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L’UNICEF opera avendo come quadro di riferimento la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A partire dalla Sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite del 2002 in Italia è stato avviato un percorso specifico per ottenere una maggiore conformità della giustizia minorile a quanto sancito dalla Convenzione.
Nel 2002, l’UNICEF Italia, insieme a giuristi, esperti, associazioni e ONG che lavorano per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ha presentato un documento di indirizzo, dal titolo “Linee guida per la riforma della giustizia minorile in Italia”.
Tali Linee Guida fissano i principi che dovrebbero rappresentare i cardini di una riforma della giustizia minorile conforme al principio del superiore interesse del minorenne.
Oltre a creare diversi momenti di sensibilizzazione e mobilitazione - spesso in partnership con altre organizzazioni - per stimolare una più efficace applicazione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, l’UNICEF Italia svolge un’attenta attività di monitoraggio delle attività parlamentari (disegni di legge, audizioni e indagini parlamentari) dedicate ai diritti dei bambini e degli adolescenti, avviando proficui contatti con Parlamentari, Uffici legislativi dei Gruppi parlamentari e associazioni professionali di settore, esprimendo il proprio dissenso ogni qualvolta l’interesse superiore dei bambini e degli adolescenti venga messo in pericolo.
L'UNICEF Italia tiene in particolare considerazione il Commento generale n. 10 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, pubblicato il 9 febbraio 2007, in cui si affronta la questione dei minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di reato, sollecitando gli Stati a garantire i diritti procedurali dei minori nei processi e ad adottare misure alternative alla detenzione.
Nel documento Un impegno per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza l’UNICEF Italia ha affrontato e approfondito, tra gli altri, il tema della giustizia minorile e dei possibili interventi opportuni per migliorare l’assetto esistente.
Per una politica organica della giustizia minorile, l’UNICEF Italia ritiene di fondamentale importanza portare avanti le seguenti azioni:
- tener conto ed applicare le norme della Convenzione sui diritti dell’infanzia, le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia del 2006 elaborate in occasione della Giornata di discussione generale sul diritto dei bambini e degli adolescenti ad essere ascoltati, il Commento Generale n. 10 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia dedicato alla Giustizia minorile, la Convenzione di Strasburgo, in tutti i giudizi concernenti diritti e interessi dei minorenni;
- rivolgere una particolare attenzione al Commento Generale n. 12 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, che affronta il tema del diritto all’ascolto dei minorenni e che, pertanto, si pone come utile strumento di guida, ai fini dell’elaborazione di una normativa organica sul diritto e le modalità di ascolto nell’ambito dei procedimenti giudiziari in cui il minore è coinvolto, che ad oggi manca e che invece dovrebbe essere assunta a regola generale in ogni procedura che coinvolga dei minorenni
- estendere il campo di applicazione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori oltre i limiti ristretti definiti nello strumento di ratifica (L. 77/2003)
- accorpare le competenze in materia minorile e della famiglia in un unico giudice con una competenza esclusiva e una adeguata autonomia organizzativa; manca un organo unico specializzato in materia minorile e di diritto di famiglia , vi è invece una ripartizione di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni
- colmare la mancanza di uno specifico ordinamento penitenziario minorile, dato che si applicano ai minorenni le norme previste per gli adulti, seppur con qualche adattamento
- attribuire al minorenne, direttamente o tramite un suo rappresentante, il ruolo di parte processuale in tutte le procedure giudiziarie che coinvolgano suoi interessi e, soprattutto, allorché vi sia un conflitto d’interesse con entrambi i genitori, in modo da soddisfare concretamente e in ogni caso il suo superiore interesse
- far assistere il minorenne, in tutti i procedimenti civili o penali che lo riguardano, da un avvocato scelto da lui stesso o nominato dal suo rappresentante e che sia facilitato al massimo grado l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
- rafforzare, per tutti i minorenni, e in particolare per i minorenni stranieri, servizi adeguati che possano consentire loro di usufruire di strumenti alternativi alla detenzione, di fuoriuscita dal circuito penale
- rendere obbligatoria la specializzazione degli organi della giustizia minorile in diritto minorile, in diritto di famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole per la selezione, la nomina e la formazione professionale
- garantire la presenza capillare delle strutture giudiziarie sul territorio così da garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali
- mantenere la componente onoraria in seno all’organo giudicante minorile per garantire al giudice togato di ricevere l’apporto di altri saperi, necessari ai fini della decisione finale
- attuare pienamente il principio del contraddittorio anche nei confronti del minorenne, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione
- introdurre in tutti i procedimenti che coinvolgono i minorenni le audizioni protette;
- incentivare il ricorso, nelle procedure giudiziarie civili in materia familiare, all’istituto della mediazione familiare
- incentivare il ricorso, nelle procedure giudiziarie penali, a strumenti alternativi alla pena, quali la messa alla prova e la mediazione penale
- regolamentare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i Servizi locali in materia di giustizia penale
- assicurare, per i minorenni in carcere con le madri detenute, la puntuale attuazione della normativa che consente, in alternativa alla detenzione in carcere e alle condizioni previste dalla legge, la possibilità di applicare alle donne con figli di età inferiore agli anni 10, la misura della detenzione speciale domiciliare