Domande Frequenti
Il programma di donazione “Amico dell’UNICEF” è promosso attraverso diversi canali: con attività di contatto diretto con le persone in posti pubblici e centri commerciali e presso le abitazioni, con campagne televisive, tramite contatto telefonico verso i nostri donatori e via web e canali social.
La donazione regolare ha un importo e frequenza continuativa liberamente scelta (mensile, annuale) e ci permettere di pianificare interventi mirati e a lungo termine. Riceverai la card annuale ‘Amico dell’UNICEF”, aggiornamenti periodici, il riepilogo delle tue donazioni utile ai fini fiscali e un rapporto annuale su ciò che l’UNICEF realizza anche grazie alle tue donazioni.
La donazione singola ha importo liberamente scelto ed ha comunque un valore inestimabile per portare l’aiuto dove c’è più bisogno e per i nostri programmi di intervento in situazioni di emergenza.
Tutte le entrate del Comitato Italiano per l’UNICEF, al netto dei costi sostenuti, sono destinate al finanziamento dei programmi di sviluppo e di emergenza realizzati dall'UNICEF in 150 Paesi e territori del mondo.
Nel 2023 UNICEF Italia ha trasferito 51,2 milioni di euro a sostegno dei programmi dell’organizzazione per i bambini e gli adolescenti nei paesi in via di sviluppo.
Le risorse regolari sono fondi liberi da vincoli di destinazione che permettono all'UNICEF di raggiungere continuativamente tutti i bambini più a rischio e di sostenere programmi di sviluppo a medio e lungo termine.
I fondi vincolati a una destinazione specifica consentono all'UNICEF di operare in un determinato paese o regione del mondo o a un progetto specifico.
Le risorse per fronteggiare le emergenze umanitarie consentono all’UNICEF di rispondere tempestivamente ed efficacemente a una crisi.
La donazione non nasce con una durata fissa, in qualsiasi momento è possibile modifcare l’importo e/o la frequenza, comunicare la variazione della modalità di pagamento scelta (ad esempio rinnovo della carta di credito o cambio delle coordinate bancarie), sospendere la donazione regolare per qualche mese o terminarla inviando una email a donatori@unicef.it o chiamando il numero verde 800 745000.
L'UNICEF non si occupa di adozioni a distanza di singoli bambini ma di programmi di sostegno per le intere comunità. Evitiamo un approccio "assistenzialista" nei paesi in cui operiamo, formiamo personale sul posto e collaboriamo con i governi locali in modo da rendere le comunità autosufficienti. Inoltre i programmi di adozione a distanza presentano alti costi di gestione per il materiale da produrre (lettere, fotografie ecc.) e per il personale supplementare necessario a monitorarli.
Tutti possono disporre dei propri beni per testamento ad esclusione di coloro che al momento della redazione del testamento sono incapaci di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale.
Solo nel caso in cui si voglia redigere il testamento pubblico. Si può anche scegliere di fare il testamento olografo, ovvero scritto di proprio pugno datato e firmato. In questo caso il notaio può essere d’aiuto per la corretta indicazione della propria volontà testamentaria.
Tutti i beni ricevuti per volontà testamentaria vengono utilizzati nei progetti in favore dei bambini e delle bambine là dove ci sarà bisogno più immediato nel momento in cui se ne viene in possesso. Vengono da noi venduti e liquidati sulla base di stime indipendenti e al miglior prezzo realizzabile sul mercato per destinare il ricavato a questi progetti. Quando l’UNICEF è nominato erede, prima di procedere alla vendita dei beni, chiede sempre l’autorizzazione del Tribunale competente.
No, sono totalmente esenti da tassazione (art.3D.Lgs.346/1990 modificato dalla L.383/2001). Questo vuol dire che il loro valore viene interamente utilizzato in favore dei progetti per l’infanzia.
Assolutamente si, come indicato anche nel nostro Codice Etico e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Se si hanno eredi legittimari (coniuge, figli o genitori) questi hanno diritto per legge ad una quota legittima. Se il lascito all’UNICEF rappresenta o rientra nella quota disponibile del testatore non occorre fare altro testamento, il resto del patrimonio andrà per legge ai legittimari. Se non ci sono eredi legittimari non occorre fare altro testamento se si vuole che il resto del proprio patrimonio vada ai parenti entro il 6 grado o in assenza di questi, allo Stato.
L’UNICEF può essere nominato insieme ad altri eredi. L'importante è che venga indicato chiaramente ciascun erede o legatario e ciò che viene lasciato ad ognuno di essi.
Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di testamento: deve essere scritto interamente di pugno dal testatore e deve contenere la data e la sua firma. È consigliabile consegnarlo poi a persona di fiducia o a un notaio per evitare ogni rischio di perdita. Il testamento pubblico viene dichiarato dal testatore alla presenza di due testimoni, al notaio che ne cura la redazione per iscritto.
Le erogazioni liberali effettuate al Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS con qualsiasi mezzo di pagamento, ad esclusione di quelle effettuate per contanti, godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.
In particolare, le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS sono:
- detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 30% del loro ammontare fino a un massimo di 30.000 € (art. 83, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore) nei limiti di cui all’art. 16-ter del TUIR;
- deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (cfr. art. 83, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore). Qualora l’importo da dedurre fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e alla deduzione e per i criteri e le modalità di valorizzazione delle stesse liberalità in natura, si veda il D.M. 28 novembre 2019.
Ferma restando la non cumulabilità della detrazione e della deduzione sopra esposte, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del citato art. 83 non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento e quindi è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Le erogazioni liberali effettuate al Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, oltre ad aiutare i bambini e a comunicare l'immagine solidale della tua azienda all'esterno, sono deducibili fiscalmente.
Effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, a esclusione di quelle effettuate in contanti, godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.
In particolare, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (cfr. art. 83, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore). Qualora l’importo da dedurre fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e per i criteri e le modalità di valorizzazione delle stesse liberalità in natura, si veda il D.M. 28 novembre 2019.
I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del citato art. 83 non possono cumulare la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.