La proposta di riforma della legge sulla cittadinanza (DDL S 2092): un decalogo sullo “ius soli temperato”

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26/07/2017

1. C’è un legame tra gli sbarchi dei migranti e la proposta di riforma della legge sulla cittadinanza?

No. La proposta di riforma riguarda solamente i bambini e ragazzi nati da genitori stabilmente residenti in Italia.


2. La proposta di riforma prevede lo ‘ius soli’, ossia la cittadinanza automatica per chi nasce in Italia?

No. La legge non prevede alcun automatismo per chi nasce sul territorio italiano: per questo è sbagliato chiamarla ius soli

La riforma prevede una serie di requisiti da soddisfare per poter richiedere la cittadinanza. 
 
 
3. C’è veramente bisogno di riformare l’attuale legge? 

Si. Oggi sono circa 800.000 i bambini e ragazzi di origine straniera nati o cresciuti nel nostro paese, che sono parte integrante della nostra società e si sono formati nelle nostre scuole. La riforma è necessaria per evitare discriminazione contro questi minorenni che sono legittimamente parte della società italiana.

 
4. Non c’è già una legge che tratta l’acquisizione della cittadinanza?

Sì, ma è obsoleta. La legge 91 del 1992 che è in vigore crea una situazione di discriminazione per bambini e ragazzi nati e cresciuti in Italia, che hanno seguito il percorso scolastico italiano e che si identificano con il nostro paese ma non sono riconosciuti come italiani.

La legge 91/1992 prevede che possano acquisire la cittadinanza italiana solo:
  • i figli di genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al bambino o la loro cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza
  • i bambini o ragazzi che convivono con chi ha già la cittadinanza
  • i 18enni che hanno vissuto in Italia ininterrottamente fino alla maggiore età. 

5. Non rischiamo di estendere il diritto a troppe persone e di alterare l’equilibrio demografico del paese?

No. La riforma coinvolgerebbe circa 800.000 bambini e ragazzi, ossia poco più dell’1% della popolazione residente in Italia, secondo uno studio della Fondazione Moressa, con dati aggiornati al 2016.
 
 
6. La riforma non rischia di alterare l’equilibrio etnico e religioso degli italiani favorendo la perdita della cultura italiana?
 
Al contrario. La storia e la cultura italiana sono caratterizzate da una continua influenza di altre culture che hanno portato sviluppo e arricchimento culturale nel nostro paese.

I bambini e ragazzi nati da genitori stranieri che sono da anni residenti in Italia sono fonte di vitalità e crescita.
 
 
7. La riforma non è un’estensione eccessiva del diritto di cittadinanza?
 
No. Persistono alcuni filtri importanti per l’ottenimento della cittadinanza. Non potrebbero infatti comunque richiedere la cittadinanza:

1) Chi soggiorna in Italia per motivi di studio o formazione professionale
2) Chi usufruisce di protezione temporanea o per motivi umanitari
3) Chi ha richiesto la protezione internazionale ed è in attesa di un verdetto
4) Chi è titolare di un permesso di soggiorno di breve durata
5) Chi gode di uno status particolare previsto dalle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche
6) Chi nasce in Italia da genitori sprovvisti di permesso di soggiorno 
7) Chi si trasferisce in Italia entro i 12 anni di età e non ha frequentato per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici nel nostro paese, o li abbia frequentati senza ottenere il titolo conclusivo
8) Chi si trasferisce in Italia entro i 18 anni e non vi ha risieduto per almeno 6 anni e frequentato un ciclo scolastico o un percorso di formazione nel nostro paese, o che lo abbia frequentato senza ottenere il titolo conclusivo o qualifica professionale
 
 
 
8. La riforma favorirebbe l’arrivo di terroristi? 
 
No. I bambini e i ragazzi che acquisterebbero la cittadinanza sono già presenti da anni sul territorio italiano. 

La riforma non cambierebbe le regole per la naturalizzazione degli adulti: si tratta di una proposta di nuove norme che riguardano solo ed esclusivamente i minorenni.

La riforma favorirebbe la sicurezza collettiva con una maggiore inclusione sociale di bambini e ragazzi che sono già in Italia da molti anni e fanno parte della società italiana, aumentando il senso di appartenenza loro e delle loro famiglie e riducendo tensioni sociali.

Potrebbero richiedere la cittadinanza solo i bambini e ragazzi nati in Italia e che vi hanno risieduto ininterrottamente fino ai 18 anni, i nati in Italia figli di genitori in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i ragazzi con meno di 12 anni che hanno frequentato per almeno 5 anni una scuola italiana, i ragazzi con meno di 18 anni che risiedono legalmente nel nostro paese da almeno 6 anni e che hanno frequentato un ciclo scolastico presso una scuola italiana e abbiano conseguito il titolo conclusivo
 
 
9. Ma in fin dei conti non si può vivere bene anche senza la cittadinanza? Per accedere a molti servizi non basta risiedere stabilmente qui?
 
No. La mancata cittadinanza, per bambini e ragazzi che sono parte integrante della nostra società sia culturalmente che linguisticamente, rischia di far sentire questi minorenni vittime di discriminazione, di disuguaglianza e di farli sentire diversi, creando tensione sociale.

Senza la riforma 800,000 bambini e ragazzi non potrebbero usufruire di alcuni diritti fondamentali come il libero movimento all’interno dei paesi della Comunità Europea, e vedrebbero sbarrate opportunità per il loro futuro come l’ammissibilità ai concorsi pubblici e agli ordini professionali, e il diritto di far parte dell’elettorato attivo e passivo.

Sarebbero anche costretti a rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, procedura discriminatoria e potenzialmente umiliante per bambini e ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia e che non vedono perché dovrebbero essere trattati in modo diverso dai loro compagni di banco.    
 
 
10. Cosa dice esattamente la proposta di riforma?
 
La proposta di legge amplia la possibilità di richiedere la cittadinanza nei seguenti casi, mantenendo però dei requisiti rigorosi:

1) Cosiddetto “Ius soli temperato”: potrà richiedere la cittadinanza chi è nato in Italia da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
 
In ogni caso l’acquisto non avviene mai automaticamente: il genitore deve manifestare una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. In alternativa, quest’ultimo può fare richiesta della cittadinanza entro due anni dal compimento del 18° anno di età.

2) Cosiddetto “Ius culturae” (a): potrà richiedere la cittadinanza chi è nato in Italia o vi ha fatto ingresso entro i dodici anni di età, se ha frequentato per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici, o un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale in Italia. In ogni caso l’acquisto non avviene mai automaticamente: il genitore deve manifestare una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato.  In alternativa, quest’ultimo può fare richiesta della cittadinanza entro due anni dal compimento del 18esimo anno di età

3) Cosiddetto “Ius culturae” (b): potrà richiedere la cittadinanza il minorenne che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del 18esimo anno di età, se risiede legalmente in Italia da almeno 6 anni e ha frequentato un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in Italia, ottenendo il titolo conclusivo o la qualifica professionale.

4) Nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della nuova Legge potrà richiedere la cittadinanza anche chi ha già compiuto i 20 anni di età, sulla base del cosiddetto “ius culturae” (vedi sopra), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia negli ultimi 5 anni.
 
Il soggetto dovrà quindi dimostrare di aver frequentato per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici, o un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale nel nostro paese.

5) Potranno richiedere la cittadinanza entro 2 anni dal raggiungimento della maggiore età i ragazzi di origini straniere nati in Italia che possono dimostrare di aver risieduto legalmente nel nostro paese fino ai 18 anni.

6) Potranno richiedere la cittadinanza i figli minorenni di chi ha o acquisisce la cittadinanza, sulla base del requisito della titolarità della responsabilità genitoriale. Non ci sarà più quello della convivenza col genitore.

26/07/2017

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